Come Iscriversi

Dal regolamento Sezionale

ART. 4

Possono far parte dell’Associazione coloro che ne hanno diritto a mente di quanto stabilito dall’art. 4 dello Statuto nazionale.

Per essere ammessi gli aspiranti devono presentare domanda scritta alla Sezione sul modulo appositamente predisposto corredandolo dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti richiesti.

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Il modulo e la documentazione sopra citata, possono essere sostituiti dalla domanda redatta in forma di autocertificazione su modello tipo, predisposto dalla sede nazionale.

La domanda firmata dal richiedente, deve essere controfirmata da due Soci presentatori appartenenti al Gruppo da almeno sei mesi e dal Capogruppo e validata dalla Giunta di Scrutinio.

L’ammissione dei Soci è deliberata in seguito dal Comitato di Presidenza e dal C.D.S. dopo il parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al Consiglio Direttivo Nazionale come previsto dall’art. 5 dello Statuto. Questo deve pervenire alla Segreteria nazionale come previsto dall’art. 5 dello Statuto.

L’ammissione dei Soci può avvenire fino al 15 settembre dell’anno solare e ha effetto dall’inizio del medesimo; le nuove iscrizioni hanno inizio dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Gli alpini in armi, che chiedono di far parte dell’Associazione, vi saranno iscritti gratuitamente per il primo anno, fermo restando il disposto di cui all’art. 4 dello Statuto.

Le domande di ammissione a socio degli alpini cui al comma precedente, controfirmate dal Comandante del reparto cui appartengono, devono essere inviate alla sede nazionale direttamente dall’alpino richiedente oppure per il tramite della Sezione. Alla ricezione della domanda, la sede nazionale provvederà alla spedizione del giornale «L’Alpino».

Tutti gli alpini alle armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi di Sezione o di Gruppo dell’Associazione.

Il socio che cambia residenza deve darne immediato avviso al Capogruppo il quale, provvede con sollecitudine, a comunicarlo alla Segreteria sezionale, su apposito modulo.

ART. 5

Tutti i soci hanno uguali doveri e diritti, come dall’art. 8 dello Statuto.

ART. 6

Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 dello Statuto, su proposta dei Gruppi interessati, sono iscritti dalla Sezione senza la qualifica di socio ordinario, con la procedura di cui all’art. 6 bis.

Vengono, iscritti in un apposito, albo nazionale quali “Aggregati e Amici degli Alpini”.

In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del di-stintivo sociale ordinario, salvo ne abbiano altrimenti maturato il diritto.

Pur non avendo la qualifica di Socio Ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento Sezionale, dello Statuto e del Regolamento nazionale.

La loro attività è limitata all’ambito della Sezione: qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo del Gruppo di appartenenza e dal Consiglio Direttivo Sezionale.

La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l’iscrizione dell’Aggregato o dell’Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del C.D.S..

Hanno diritti/doveri dei Soci Ordinari, ma non possono tassativa-mente indossare il cappello alpino ed essere soggetto di elettorato attivo e passivo. Hanno una specifica tessera e distintivo.

ART. 6 Bis

L’ammissione degli Aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.

La decisione di rigetto della domanda d’ammissione non deve essere motivata.

L’Aggregato ha diritto a ricevere il periodico “L’Alpino”, le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo di appartenenza. Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini e a parte-cipare alle attività associative.  

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ART. 6 Ter

All’Aggregato che vanti una iscrizione consecutiva di almeno due anni al Gruppo, e che per tale periodo abbia fatti-vamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo in una qua-lunque delle diverse attività associative, può esserne richiesto il passaggio alla qualifica di “Amico degli Alpini”.

Tale proposta, da redigersi su apposito modulo predisposto dall’Associazione, deve essere effettuata da due soci ordinari e la regolarità della proposta viene certificata dal Capogruppo. Alla proposta dovrà essere allegato un “curriculum” dell’interessato.

La richiesta sarà valutata dal C.D.S., previo parere della Giunta di Scrutinio.

L’eventuale decisione di rigetto della richiesta per “Amico degli Alpini” non dovrà necessariamente, essere motivata.

L’opera per la quale l’Aggregato dovrà aver prestato la sua colla-borazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività as-sociative.

A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione Civile, i Cori e le Fanfare dell’Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l’attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezione.
L’Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico “L’Alpino”, le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo cui appartiene.

Ha diritto a frequentare le Sedi dell’Associazione Nazionale Alpini e a partecipare alle attività associative. Ha diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti ed indicati nell’allegato (01) del Regolamento nazionale.

Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali e di Gruppo, inquadrati in un unico blocco secondo le indicazioni della Sezione, indossando il copricapo previsto.

Coloro che hanno svolto l’esperienza con le truppe alpine definita dal termine “Mini Naja” sono equiparati agli Amici degli Alpini a tutti gli effetti associativi.